Statuto

dell’Associazione UNTASK ONLUS

Denominazione – Articolo 1

È costituita in forma di Associazione un’Organizzazione di volontariato denominata “Unione Italiana Sindrome di Klinefelter – UNITASK ONLUS“. L’Associazione è apolitica e struttura democratica, non ammette discriminazioni di lingua, religione, nazionalità, ideologie, sesso e non ha alcun fine di lucro. L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Sede – Articolo 2

La sede legale dell’Associazione è a Udine, in Via Freschi, 29. Su delibera dell’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere istituite altre sedi operative dislocate sul territorio nazionale. La sede legale e quelle operative non possono, per nessun motivo, essere trasferite al di fuori del territorio italiano.

Statuto – Articolo 3

L’Organizzazione di volontariato “Unione Italiana Sindrome di Klinefelter – UNITASK ONLUS” è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle norme regionali, statali, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Efficacia dello statuto – Articolo 4

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dei soci e dell’attività dell’Organizzazione stessa.

Modificazioni dello statuto – Articolo 5

Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell’assemblea; il voto in tal senso deve essere espresso direttamente e/o con delega da parte di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto.

Interpretazione dello statuto – Articolo 6

Lo Statuto è interpretato secondo le norme sull’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle pre-leggi al codice civile.

Scopi dell’Associazione – Articolo 7

L’Associazione si propone i seguenti scopi:

  • Sensibilizzare cittadini, enti pubblici, privati, autorità, medici, ecc. sui problemi dei soggetti affetti da Sindrome di Klinefelter, promuovendo interventi pubblici e privati per l’avvio e lo sviluppo della ricerca scientifica incentivando l’elaborazione di terapie per la sua gestione e cura.
  • Promozione di interventi legislativi in ambito locale e nazionale a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Klinefelter e di servizi pubblici atti ad assicurare completa assistenza agli ammalati e alle loro famiglie.
  • L’informazione e la sensibilizzazione, utilizzando ogni opportuno mezzo di comunicazione, per far conoscere la Sindrome di Klinefelter, non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e che nasceranno, e che impegna l’Organizzazione sociale sul piano della prevenzione, assistenza e riabilitazione.
  • L’informazione riguarda la malattia e non i malati. Sarà curato il massimo rispetto delle esigenze di riservatezza dei singoli e delle famiglie.
  • Mettere in contatto tra loro le persone che desiderano collaborare nell’Associazione per problemi relativi alla Sindrome di Klinefelter.
  • L’Associazione può, in collaborazione con altre Associazioni o istituti pubblici o privati, promuovere la sensibilizzazione dei cittadini verso il concetto di salute intesa come bene comune oltre che individuale.
  • È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle connesse.
  • Si occupa dei diritti e della tutela delle persone affette da Sindrome di Klinefelter.
  • L’attività dell’Associazione è diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali e familiari.

Ambito d’attuazione delle finalità – Articolo 8

L’Associazione opera in Italia; eventuali attività svolte all’estero devono essere finalizzate al sostegno delle iniziative e finalità sociali da realizzare in Italia.

Soci – Articolo 9

Possono aderire all’Organizzazione tutte le persone che ne condividano le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà e che sono interessate a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli appartenenti all’Associazione si distinguono in:

  1. Soci Ordinari.
  2. Soci Onorari.

Possono essere Soci Ordinari tutte le persone maggiorenni ovunque residenti o domiciliate. I Soci Ordinari sono coloro che, oltre a contribuire economicamente, partecipano attivamente alla vita dell’Associazione e sono ammessi a farne parte a seguito di domanda al consiglio direttivo dell’Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo vaglia nella prima riunione utile le domande e vota circa l’accoglimento o meno delle medesime. Il Socio Ordinario ammesso deve versare un contributo di iscrizione annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio Onorario è concessa per iniziativa e con decisione del Consiglio Direttivo a persone particolarmente meritevoli che, dimostrando interesse per i fini dell’Associazione, esplichino attività che contribuiscano in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi associativi. Di fatto si considera entrato nella compagine associativa il Socio Onorario solo dopo il suo assenso scritto per accettazione alla nomina. Essi non hanno doveri e non godono dei diritti dei soci Ordinari.

Volontari – Articolo 10

I volontari prendono visione dello statuto dell’Associazione e ne condividono le finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove. Sono a conoscenza dell’art.2 della L. num. 266/91 che prescrive:

  • L’attività di volontariato deve intendersi “prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
  • L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcu modo nemmeno dal beneficiario.
  • Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione solo le spese effettivamente sostenutee per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.

Diritti dei soci – Articolo 11

I Soci Ordinari hanno diritto di eleggere il Consiglio Direttivo nonché di farne parte. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa, possono partecipare e collaborare e collaborare alle varie iniziative dell’Associazione, non hanno il diritto di voto.

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Doveri dei soci – Articolo 12

I Soci dell’Associazione hanno il dovere di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci ed all’esterno è animato da spirito di solidarietà attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale. È compito dei soci notificare tempestivamente all’Associazione il proprio recapito ad ogni variazione.

Esclusione o recesso del socio – Articolo 13

La qualifica di socio si perde per:

  1. Dimissioni.
  2. Recesso; è constatato dal Consiglio Direttivo come manifestato in mancanza di rinnovo del versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio.
  3. Esclusione deliberata dall’assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, in seguito a gravi motivi, avvenuta dopo aver formalmente invitato il Socio a chiarire la sua posizione e i fatti contestati di fronte al Consiglio stesso e in ogni modo in ossequio alle norme di leggi vigenti e del Codice Civile.
  4. sopraggiunta dichiarazione d’incapacità.

Organi – Articolo 14

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei soci.
  • Il Consiglio Direttivo.
  • Il Direttore del Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il direttore e conseguentemente i membri del Comitato di Consulenza Scientifica e tecnica rimangono in carica per l’intero periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che li ha visti assumere l’incarico.
La partecipazione dei Soci negli Organi dell’Associazione è valevole salvo cessazione dall’appartenenza alla compagine sociale per i motivi previsti dalla legge e dallo Statuto. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Assemblee – Articolo 15

L’Assemblea dei Soci è il supremo organo deliberante dell’Associazione: è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno ed entro il sesto mese dell’anno, mediante avviso personale inviato per posta ordinaria, da spedirsi entro 30 (trenta) giorni prima della data della convocazione, con indicazione del luogo in cui si svolgerà, della data della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea deve anche essere convocata, a norma dell’art. 20 del Codice Civile, su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci.

L’Assemblea, con delibera consiliare, può essere convocata anche al di fuori della sede sociale e delle sedi operative, purché nell’ambito del territorio italiano.

L’Assemblea è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Se non precisato diversamente nell’avviso di convocazione, si ritiene che trascorsa almeno mezz’ora dall’ora della prima convocazione senza la presenza del numero legale, l’Assemblea è costituita in seconda convocazione.

Possono partecipare ai lavori dell’Assemblea tutti i Soci, ma saranno esclusi dal diritto di voto coloro non ancora in regola con il versamento della quota associativa per l’anno corrente.

Possono partecipare all’Assemblea, ma senza diritto di voto, chiunque sia invitato a parteciparvi dal Consiglio Direttivo.

Le votazioni, escluse quelle per la nomina del Consiglio Direttivo, avverranno per appello nominale, per alzata di mano e, su richiesta di almeno un terzo dei soci presenti, per votazione segreta; sono escluse le votazioni per acclamazione.

L’Assemblea delibera:

  1. Sul bilancio preventivo e consuntivo.
  2. Sugli indirizzi e direttive dell’Associazione.
  3. Sulla nomina del Consiglio Direttivo.
  4. Sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
  5. Sulla richiesta di prestiti per lo svolgimento dell’attività sociale.
  6. Sull’istituzione di sedi operative, esclusione fatta per quella del Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica.
  7. Su quanto per legge e Statuto è di competenza dell’Assemblea.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina tra i soci il suo Presidente. L’Assemblea nomina tra i Soci preseti il Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente e/o Segretario dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d’intervento all’Assemblea, nonchè la validità di costituzione della stessa.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario assembleari. I verbali assembleari sono custoditi a cura del Presidente e del Segretario dell’Associazione nella sede Sociale; ogni Socio ha il diritto di consultarli e trarne copia.

Soci Ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci Ordinari anche aventi cariche sociali; nessun Socio può avere più di una delega.

Votazioni – Articolo 16

Soci Ordinari eleggono tra gli iscritti all’Associazione con pari qualifica il Consiglio Direttivo e, tra i non soci, al bisogno e con unanimità di voto dell’Assemblea, il collegio dei Probiviri.

Saranno eletti nel Consiglio Direttivo i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità di voti si farà il ballottaggio.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci Ordinari, o la delibera in tal senso espressa da due assemblee dei Soci, l’ultima a distanza di almeno dodici mesi dalla prima se le Assemblee sono costituite con la presenza di un numero inferiore ai tre quarti dei Soci Ordinari, anche rappresentati con delega.

Con la delibera di scioglimento sono nominati i liquidatori (o il liquidatore) e sono determinati i criteri di devoluzione dei beni ed attività. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione i beni ed il patrimonio che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, come da delibera di scioglimento dell’assemblea, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore per la Sindrome di Klinefelter, preferibilmente se aventi sede in Italia, o in beneficenza o ad altre ONLUS.

Consiglio direttivo – Articolo 17

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da: da quatto a dieci tra Soci Ordinari e Onorari eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. Il consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Nomina inoltre il Direttore del Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica dell’elenco dei medici e degli specialisti che si rendono disponibili ad incoraggiare ed aiutare l’attività dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera:

  • Sull’ammissione dei Soci.
  • Sulla convocazione dell’Assemblea dei Soci.
  • Sull’esecuzione delle delibere assembleari.
  • Sull’assunzione o rimozione di personale impiegatizio, consulenti, eccetera.
  • Su tutti gli altri oggetti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non richiedano i voti dell’Assemblea e rientrino negli scopi sociali.
  • Sull’approntamento dei bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio, che dovranno poi essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
  • Sulla nomina dei rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, ecc. per i quali fosse opportuno o richiesto l’intervento non saltuario dellíAssociazione.

Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri nominati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi è presieduta dal più anziano (in senso anagrafico) dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio è redatto, in apposito libro, il verbale che sarà sottoscritto da chi presiede la seduta e da almeno due dei Consiglieri partecipanti.

Organizzazione del Consiglio – Articolo 18

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario; comunica per isciritto motivando la convocazione almeno una settimana prima della data di Convocazione. Il Consiglio si riunirà anche se ne sia fatta richiesta scritta e motivata negli intenti e argomenti da discutere da almeno tre dei suoi membri, e in ogni caso minimo una volta all’anno per i propri obblighi istituzionali relativi al bilancio consuntivo, preventivo e la quantificazione dell’aliquota associativa annua. Il Consiglio Direttivo nel caso vi siano posti vacanti procederà a nuove Elezioni per coprire gli incarichi.

L’appartenenza a detto Organo sociale cessa:

  • Per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Segretario del Consiglio.
  • Per recesso.
  • Per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta il membro eletto non partecipi a tre riunioni consecutive, formalmente convocate, senza che la sua assenza sia giustificata; la deliberazione deve essere adottata dal Consiglio Direttivo.

Presidente – Articolo 19

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il presidente ha mandato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ossia tutti gli atti esecutivi inerenti e necessari alla normale gestione dell’attività dell’Associazione nell’ambito delle indicazioni dell’assemblea e dei deliberati del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgente necessità esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione, con esclusione di modifiche all’atto costitutivo non previste già dall’atto costitutivo stesso.

Il Presidente o il Tesoriere sono autorizzati disgiuntamente ad aprire e/o ad estinguere in Italia a nome dell’Associazione:

  • Rapporti di conto corrente bancario senza fido.
  • Conti correnti postali, anche al di fuori delle Provincia in cui si trova la Sede legale e le sedi operative dell’Associazione.

Su di essi avranno poteri di firma disgiunta il Presidente e il Tesoriere.

È data facoltà di depositare anche soltanto una delle due firme, con possibilità d’apposizione della seconda, se necessario.

I resoconti delle scritture contabili ed ogni altra documentazione relativa sono da recapitare all’indirizzo indicato dal Tesoriere in carica, notificato dallo stesso, se già firmatario del rapporto acceso, o dal Presidente.

In caso di modifica anche di una sola delle suddette due cariche sociali, o di variazioni statutarie in merito a detti conti, sarà cura del Presidente di informare le amministrazioni presso cui sono accesi i rapporti stessi.

Compiti straordinari del Presidente – Articolo 20

Il Presidente del Consiglio Direttivo è incaricato di svolgere quanto necessario all’iscrizione dell’Associazione nei registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Segretario – Articolo 21

Il Segretario tiene aggiornato il libro dei Soci e gli altri libri sociali (anche non obbligatori) che venga deciso dal Consiglio sia opportuno tenere, provvedere al disbrigo della corrispondenza, e per i compiti previsti e demandati a lui dal Consiglio Direttivo, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo ed insieme al Presidente cura la conservazione dei verbali sociali.

Tesoriere – Articolo 22

Il Tesoriere predispone lo schema dei bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione che il Presidente, previo esame, sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo e quindi all’Assemblea, tiene aggiornati i libri dell’inventario e contabili e predispone e/o attua quanto relativo ai pagamenti e uscite monetarie, mentre cura e prende nota delle varie entrate.

Cassiere – Articolo 23

Si occupa della cassa e dei rapporti con istituti bancari.

Assicurazione per infortunio – Articolo 24

Sono assicurati contro infortuni, malattie ed RC tutti i soci Attivi, quelli cioè che prestano attività di volontariato.

Precisamente lo sono il Consiglio Direttivo e i delegati Regionali o Provinciali dell’Associazione.

Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica – Articolo 25

Il Consiglio Direttivo, all’atto del suo insediamento triennale, prende atto dell’elenco dei medici e degli specialisti che si rendono disponibili ad incoraggiare ed aiutare l’attività dell’Associazione conscio dell’importanza di avere valido supporto medico-scientifico-tecnico, ne designa tra essi il Direttore del Comitato di Consulenza Scientifica e tecnica dell’Associazione.

Il Direttore Scientifico sarà, nei confronti dei Soci e dei terzi, il collaboratore per eccellenza con l’Associazione per gli aspetti scientifici sulla Sindrome di Knifelter.

Al Direttore Scientifico sarà demandato il compito di scegliere un ristretto numero di collaboratori per costituire, insieme a lui, il Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica.

Il Direttore Scientifico, e di conseguenza lo stesso Comitato, dura in carica di norma tre anni, in coincidenza al periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Direttore Scientifico notificherà quanto prima possibile i nominativi scelti per comporre il Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica e notificarlo al presidente dell’Associazione, comunicando tempestivamente ogni variazione che interverrà nella composizione del comitato stesso.

Quando per qualsiasi motivo il Direttore cessi dall’incarico, decadrà dalla carica anche il Comitato e si procederà nuovamente alla destinazione come all’atto dell’iniziale insediamento.

Il Direttore partecipa alle Riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

Il Direttore Scientifico terrà stretti contatti con il Consiglio Direttivo ed in particolare modo con il Presidente, e curerà che la attività di sostegno e di consulenza medico-scientifica-tecnica del Comitato e degli altri medici disponibili sia ottimizzata per il raggiungimento dei fini sociali.

Il comitato ha il compito di costituire un archivio dei dati provenienti da casi attuali e non di Sindrome di Klinefelter, e da fonti letterarie, medico-scientifiche e non, relativamente alla morfologia, sintomatologia, prognosi e decorso, rendendo disponibili, ove lo ritenga opportuno, i dati a chiunque ne faccia richiesta motivata, o anche su segnalazione del Consiglio Direttivo, comunque in seguito ad autorizzazione del Direttore del Comitato, per finalità consone al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Si precisa che l’informazione dovrà riguardare la malattia e non i malati, per cui sarà curato al massimo il rispetto delle esigenze di riservatezza ed anonimato dei singoli e delle famiglie.

La sede del Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica e da considerarsi coincidente con la sede sociale, sarà possibile, in caso di necessità, stabilire con delibera consiliare, ed accordi con il Direttore del Comitato, una “sede operativa” cui competerà di seguire più direttamente i rapporti esterni all’Associazione, relativi alle attività del Comitato stesso.

L’attività dei componenti il Comitato, sarà svolta con perizia, spirito professionale, serietà, osservando i principi della deontologia medica.

Indicazioni delle risorse – Articolo 26

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. Contributi degli aderenti.
  2. Contributi di privati.
  3. Contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
  4. Contributi di organismi o progetti.
  5. Donazioni o lasciti testamentari.
  6. Rimborsi derivanti da convenzioni.
  7. Ogni altro tipo di entrata legittima per l’attività associativa e volontaristica accetta dal consiglio direttivo.
  8. All’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
  9. L’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Contributi – Articolo 27

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

I contributi, specie se straordinari o occasionali, versati dai Soci o non soci, a titolo di liberalità, vengono riconosciuti come opera benemerita del Consiglio Direttivo che, nel prendere atto del loro pervenire, valutandone l’entità e la modalità di affluenza, porrà in opera specifiche forme di presa d’atto e ringraziamento.

I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati “benemeriti”.

Erogazioni, donazioni e lasciti – Articolo 28

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettate dall’Associazione, che in sede di Consiglio Direttivo, delibera sull’utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie.

Il Presidente attua le delibere consiliari relative e compie i necessari atti giuridici.

Rimborsi da convenzioni – Articolo 29

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sull’utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione.

Il Presidente dà attuazione alla deliberazione e compie i conseguenti atti giuridici.

Beni – Articolo 30

È possibile che l’Associazione ceda in comodato o in locazione ai Soci, e particolarmente nelle famiglie ove vi sia un minore affetto da Sindrome di Klinefelter, beni di proprietà sociale.

Ciò avviene in base a delibere consiliari, che può comunque essere revocata, se sopravvengono seri motivi.

Dei beni sociali viene tenuto apposito registro, ove si riporta ogni loro dislocazione diversa dalla Sede Sociale.

Esercizio finanziario e bilancio – Articolo 31

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla fine dell’esercizio sociale predisporrà il bilancio consuntivo che dovrà contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

Il Consiglio Direttivo, almeno trenta giorni prima della fine dell’esercizio sociale, elabora il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo che dovrà contenere, suddivise in singole voci, le previsioni di spesa e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.

Approvazione del bilancio – Articolo 32

Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, è depositato presso la sede dell’Organizzazione almeno dieci giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea nella stessa seduta con voto palese e con la maggioranza dei presenti, è depositato presso la sede dell’Organizzazione almeno dieci giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Non è possibile in ogni caso la distribuzione di utili agli aderenti all’Associazione.

Convenzioni – Articolo 33

Le convenzioni tra l’Organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente nella Sede Legale dell’Associazione. La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Organizzazione di volontariato.

Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

Regolamenti – Articolo 34

La concreta Organizzazione ed il funzionamento dei vari servizi ed attività nelle varie aree d’intervento potranno essere oggetto di specifici regolamenti interni da approvarsi dall’Assemblea, nel rispetto delle indicazioni statutarie.

Questi regolamenti potranno determinare specifiche norme e regole per accedere ai vari servizi ed attività offerti dall’Associazione.

Controversie – Articolo 35

Tutte le eventuali controversie fra gli associati, fra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni giurisdizione, alla competenza di un collegio di Probiviri composto da tre (3) membri, nominati dall’Assemblea; non potranno partecipare alla votazione coloro che abbiano diretto interesse nella controversia da giudicare.

I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura; il loro giudizio è inappellabile.

Regolamenti interni – Articolo 36

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno eventualmente essere disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Estinzione – Articolo 37

L’Associazione si estingue per delibera dell’assemblea

  • Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
  • Per altre cause.

In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, ovvero ad altra Associazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito líorganismo di controllo di cui all’art 3 comma 190 della legge 23 dic. 1996 num. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Disposizioni finali/1 – Articolo 38

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice Civile in materia di associazioni e nella legge quadro sul volontariato 11 Agosto 1991 num. 266 e successive.

Eventuali pratiche burocratiche e amministrative dovranno tenere conto che il presente Statuto è ispirato in conformità con la legge quadro sul volontariato num. 266 dell’11/08/1991. Per ogni altra disposizione non prevista né presente Statuto si richiama integralmente la norma prevista dal D.L num. 460/97 e precisamente l’art. 10. In particolare l’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale in quanto la cessione di beni e le prestazioni di servizio (nell’attività Statutaria art. 23) non sono rese nei confronti dei soci associati o partecipanti nonché di altri soggetti indicati nella lettera A) del comma 6. L’attività dell’Associazione è diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali e familiari.

Disposizioni finali/2 – Articolo 39

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dalle Disposizioni Finali e dagli altri atti di cui all’articolo precedente, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni nonché a quelle previste per i singoli casi specifici dalla Federazione “Uniamo” alla quale l’Associazione aderisce. Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.